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Ardea: è valido l’esito della gara di appalto per la raccolta dei rifiuti?

Luci ed ombre per le due aziende vincitrici alle quali mancherebbe ancora un importante requisito

di Damiano Rulli

La gara di appalto per la raccolta dei rifiuti nel comune di Ardea è stata vinta dalla Blue Work S.r.l. insieme alla A.M. Tecnology S.r.l. che poi si sono unite in ATI (associazione temporanea d’imprese) con l’ Igene Urbana Evolution S.r.l.

In base alla legge Severino 190 n.2012 queste imprese occupandosi di servizi ambientali, comprese le attività di  raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di  terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, e le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla  gestione dei rifiuti, devono essere iscritte alla white list o almeno avere fatto richiesta di iscrizione, ma a parte la Blue Work S.r.l. ne la A.M. Tecnology ne l’Igene Urbana Evolution non solo non sono iscritte alla white list ma nemmeno ne hanno fatto richiesta!

Ne consegue che, in base a quanto scritto sul sito dell’ANAC (https://www.anticorruzione.it/-/rischio-infiltrazioni-economiche-l-imprenditore-è-tenuto-a-richiedere-l-iscrizione-alla-white-list#) è logico chiedersi se la gara d’appalto avvenuta nel 2018 sia valida.

Per capire bene di cosa stiamo parlando iniziamo con lo spiegare cosa è la white list.

Per white list si intende l’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Il sito dell’ANAC riportato sopra è chiaro:

“il requisito dell’iscrizione alle white list deve essere posseduto al momento della partecipazione alla procedura di gara e che la mancata iscrizione (o la mancata dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione) determina l’inammissibilità dell’impresa e la sua esclusione dalla gara. Si tratta di un requisito a presidio di diritti e principi di ordine costituzionale, come la salvaguardia dell’ordine pubblico, della concorrenza e del buon andamento della Pubblica Amministrazione e non può essere derogato dalla stazione appaltante nell’elaborazione dei documenti di gara.”

Inoltre “L’iscrizione alla white list, precisa ancora Anac, dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente svolgerà la prestazione rientrante nell’elenco di quelle a rischio infiltrazione: potrà essere l’appaltatore, un’impresa del raggruppamento temporaneo verticale, il subappaltatore o il subaffidatario. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale, il requisito dell’iscrizione all’elenco in parola deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento.”

Come si può verificare se un’impresa è iscritta alla white list o ha fatto richiesta di iscrizione?

Semplicemente visitando il sito della Prefettura della sede legale dell’impresa coinvolta.

Nello specifico la sede legale della A.M. Tecnology S.r.l. si trova a Peschiera Borromeo mentre quella dell’Igene Urbana Evolution a Milano, entrambe fanno riferimento alla Prefettura di Milano e come potete verificare voi stessi in questo sito http://whitelist.prefmi.it/elenco/elenco.php le due imprese non hanno fatto richiesta d’iscrizione.

Invece la Blu Work Srl con sede legale a Latina ha fatto richiesta d’iscrizione alla white list, come potete verificare qui https://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1139/ELENCO_DELLE_IMPRESE_RICHIEDENTI_L-ISCRIZIONE_NELLE_WHITE_LIST.doc

Ribadendo quanto riportato sul sito dell’ANAC che “il requisito dell’iscrizione alle white list deve essere posseduto al momento della partecipazione alla procedura di gara e che la mancata iscrizione (o la mancata dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione) determina l’inammissibilità dell’impresa e la sua esclusione dalla gara” è spontaneo chiedersi: è valida la gara d’appalto?

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